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2011.10. / DUVRI e PSC / confini interpretativi

Autore: arch. Massimo Brambilla

estratto seminario di formazione effettuato presso SELF s.r.l.

 

D.U.V.R.I. e P.S.C. - confini interpretativi alla luce del Testo Unico

 

Nei casi in cui, all’interno di un’attività, siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi esterni (prestazione esternalizzata) il DDL committente, o suo delegato, dovrà redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08. Il piano contiene le misure preventive e protettive da adottare per eliminare, o quantomeno ridurre, i rischi di natura interferenziale, ed è la traduzione in forma scritta delle attività di cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi coinvolti.

Qualora i lavori appaltati dal datore di lavoro committente nella propria azienda si configurino anche come cantieri temporanei e mobili ai sensi del Titolo IV, Capo I, art. 89 comma 1, lettera “a” e dell’allegato X del D.Lgs. 81/08, il plesso normativo ex 494/96, ora art. 88 e seguenti del T.U., si sovrappone agli obblighi derivanti dall’articolo 26 ereditato dalla sicurezza aziendale (ex art. 7 del D.Lgs. 626/94 come modificato dalla L.n. 123/07).

Pertanto all’interno di un’attività produttiva potremo avere esternalizzazioni che:

  • Sono soggette alla sola applicazione dell’art. 26
  • Sono soggette all’applicazione dell’art. 26 ed al titolo IV (cantieri temporanei e mobili).

Il DUVRI va predisposto in tutti i casi in cui la prestazione appaltata genere dei rischi interferenziali, ovvero avviene “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l’appalto con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto” (fonte: deliberazione 5 marzo 2008, n. 3 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture).

In assenza di contatto rischioso non deve essere redatto il DUVRI. Si consiglia, comunque, di stendere una dichiarazione del datore di lavoro committente nella quale è specificato che è stata effettuata l’analisi e che non sussistono rischi interferenziali e che i rispettivi costi della sicurezza sono pari a zero.

Sono considerati rischi interferenziali quelli:

  • derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (es. appalti plurimi che operano congiuntamente sia temporalmente che spazialmente come nel caso di opere edili ed idrauliche);
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore (rischi in entrata);
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, (rischi in uscita);
  • derivanti da modalità operative imposte dal committente che comportano rischi aggiuntivi rispetti a quelli specifici dell’attività appaltata (es. lavori sotto tensione).

Normalmente non generano rischi interferenziali le seguenti prestazioni:

  • mera fornitura di materiali (ovvero che non prevedono l’utilizzo di manodopera – es. fornitura di cancelleria o consegna di materiale funzionale all’attività del committente);
  • i servizi non eseguiti negli spazi “interni” aziendali (intendendo per “interni” tutti gli spazi, anche esterni alla sede principali purché giuridicamente disponibili al committente. Es. convenzionamento mensa dipendenti con ristorante adiacente l’attività);
  • i servizi di natura intellettuale presso l’azienda (es. incontri con commercialista, installatori di software, ecc.);
  • lavori o servizi la cui durata non risulta superiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs, 81/08.

Di seguito una tabella chiarificatrice dei principali adempimenti  in capo ai vari soggetti coinvolti nell’esecuzioni di prestazioni all’interno di attività e che definisce in modo chiaro i confini interpretativi sulla necessità o meno, all’interno di attività produttive, di redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti.

 


(1) Al di fuori dell’applicazione del titolo IV (lavori non configurabili come cantiere temporaneo e mobile) l’entità U-G per la realizzazione della prestazione non è richiesta.

(2) Nei cantieri temporanei o mobili il POS è assolvimento, per l’impresa esecutrice, degli obblighi di redazione del DVR aziendale, limitatamente al cantiere a cui è riferito.

(3) Il DVR dovrà contenere le misure preventive e protettive per l’eliminazione dei rischi propri dell’esecutore in relazione ai lavori appaltati.

(4) Il Pimus va redatto nei casi in cui sia previsto l’utilizzo di ponteggi metallici, trabattelli e ponteggi in legname.


È chiaro dalla tabella che il PSC va redatto nei casi in cui la prestazione esternalizzata:

è configurabile come un cantiere temporaneo e mobile (lavori edili e di ingegneria civile di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/08);

è svolta da più imprese esecutrici operanti anche non contemporaneamente.

In tutti gli altri casi è sufficiente il DUVRI.

E’ la stessa Determinazione 3/2008 sopra richiamata a considerare, in presenza di PSC, i contenuti del DUVRI coperti dal Piano redatto dal Coordinatore della Sicurezza, dove recita:

“ […] Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 (ora Titolo IV del D.Lgs. 81/08), per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. […]”

 
Di seguito alcuni schemi esplicativi:
 

Caso 01 – appalti soggetti alla sola applicazione dell'articolo 26



Caso 02 – appalti soggetti anche all’applicazione del titolo IV




Caso 03 – appalti plurimi

 
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